PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Una quota dell'importo dei premi delle lotterie nazionali e di altri giochi, scommesse e concorsi di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non riscossi entro i termini di legge dagli aventi diritto, è utilizzata per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico dei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, privilegiando i comuni nei quali gli interventi di tutela e valorizzazione possono determinare un incremento del turismo culturale idoneo a perseguire efficacemente una politica di turismo sostenibile e di promozione dei luoghi finalizzata all'incremento dello sviluppo economico e occupazionale.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce la quota di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui alla presente legge.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse definite ai sensi del comma 2, predisponendo un'apposita graduatoria dei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti da ammettere al finanziamento, sulla base di requisiti che tengono conto del patrimonio artistico, culturale e architettonico, della vocazione al turismo culturale e dell'eventuale predisposizione di appositi progetti rivolti alla promozione del territorio finalizzata all'incremento dello sviluppo economico e occupazionale.